Statuto
Statuto della ANISAP
ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE
Art.1
È costituita , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, la “ANISAP REGIONALE “…….” ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE”, con sede nella regione di appartenenza.
L’Associazione ha durata illimitata e, non ha fini di lucro.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
È altresì fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.2
Scopi fondamentali
Scopi fondamentali della Associazione sono i medesimi della Federazione nazionale di cui l’Associazione fa parte, ma limitatamente all’ambito territoriale di propria competenza che qui brevemente si riportano:
- rappresentare le Istituzioni sanitarie ambulatoriali private e operare a pieno titolo sul territorio regionale o interregionale;
- affermare la piena dignità dell’apparato sanitario privato quale strumento per la tutela del diritto fondamentale alla salute del cittadino in rapporto di pari dignità professionale e imprenditoriale con l’apparato sanitario pubblico;
- promuovere e favorire ogni utile iniziativa, culturale, sindacale e di opinione delle istituzioni sanitarie private, affinché possano operare a pieno titolo sul territorio nazionale;
- tutelare gli interessi imprenditoriali, professionali, economici degli associati;
- assicurare e favorire il pieno rispetto delle norme che regolano l’esercizio delle professioni protette, sia sotto il profilo della tutela dei professionisti che operano nell’ambito delle Istituzioni ambulatoriali private o nei loro Studi professionali, che sotto il profilo della garanzia degli utenti;
- ottenere il riconoscimento, anche attraverso il ricorso alla consulenza di Società di servizi, di aree, di funzioni e di interventi in cui sia affermato il ruolo, individuato dai dispositivi di legge che governano la Sanità Ambulatoriale Privata e degli Studi professionali, anche in veste di servizio pubblico, con destinazione di apposite risorse finanziarie;
- favorire la piena consapevolezza della dignità e del ruolo della sanità ambulatoriale privata e degli studi professionali, mediante:
- l’aggiornamento culturale e scientifico del personale delle strutture associate, anche riguardo disposizioni normative e di legge e che assicuri un costante rapporto di collaborazione con le Università, le Società scientifiche, e provider accreditati;
- favorire, rappresentare e coordinare, in sede regionale o interregionale:
- rapporti con le sedi Istituzionali ( Forze politiche-partitiche, Giunta Regionale, Assessorati, Ordini Professionali, Agenzia Sanitaria, Istituzioni varie, ecc.);
- rapporti con le Rappresentanze regionali delle Società scientifiche
- rapporti con i mass media per la preparazione, l’incanalamento e la diffusione dei messaggi;
- ricerche statistiche e progettuali quali supporti agli interventi politici ed alle proposte in campo assistenziale;
- rapporti con le Assicurazioni, Enti, Mutue, Fondi Casse che gestiscono l’assistenza integrativa;
- l’individuazione e il mantenimento di consulenze fisse ed estemporanee ( legale, commerciale, ricerche di mercato, ecc.) di particolare livello;
- promozioni di integrazioni operative e funzionali, tra strutture, al fine di favorirne lo sviluppo qualitativo e dell’offerta di prestazioni specialistiche;
- partecipazione a sperimentazione assistenziali;
- lotta all’abusivismo
- provvedere alla nomina e alla designazione di propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi, Consigli che prevedano, richiedano e ammettano tale rappresentanza;
- esercitare tutte le altre funzioni che competono all’Associazione a norma di legge.
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Scopi e funzioni dell’Anisap regionale sono finalizzati a promuovere un’offerta di assistenza plurispecialistica unitariamente articolata.
Art.3
Ambiti
Le Associazioni Regionali od Interregionali Federate delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private e degli Specialisti, operano normalmente nell’ambito del territorio regionale di riferimento.
Una Associazione Regionale si costituisce con la presenza di almeno dieci Soci, previa formale autorizzazione del Presidente della Federazione nazionale.
Qualora non sussistano le condizioni per la formazione di una ANISAP regionale autonoma i soci si aggregano ad un’altra ANISAP regionale limitrofa, oppure la Federazione Nazionale nomina un Socio con i compiti di coordinamento e rappresentanza.
Dell’avvenuta costituzione di una ANISAP regionale ne deve essere trasmessa notizia al Presidente Nazionale della Federazione che provvederà a sottoporla al Consiglio Nazionale per la delibera di ammissione.
Le ANISAP regionali, fermo restando quanto indicato dal presente Statuto, godono di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile anche sotto il profilo fiscale in ordine alle indicazioni delle norme tributarie vigenti.
Ogni singola ANISAP regionale può avvalersi degli organi istituzionali nazionali facendosi carico, nel caso che tali interventi esorbitino dall’ordinario, del corrispettivo economico che tali interventi comportano.
Del presente Statuto verrà data esecuzione da ogni ANISAP Regionale con la predisposizione di un autonomo regolamento redatto secondo le esigenze regionali e sempre nei limiti delle disposizioni nazionali.
Art.4
Contributi
Le ANISAP Regionali verseranno alla Federazione nazionale il contributo deliberato dal Consiglio Nazionale in rate mensili o trimestrali anticipate.
Le ANISAP Regionali che vengono sciolte e che comunque cessino la loro attività non hanno diritto a richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione nazionale, né potranno usufruire in alcun modo del marchio FederAnisap che è riservato esclusivamente ai Federati Regionali su concessione della FederAnisap.
Art.5
Organi
Sono organi delle ANISAP regionali:
- Assemblea dei Soci;
- Comitato Direttivo (ove previsto)
- Comitato Esecutivo;
- Presidente;
- da uno a tre Vice Presidenti;
- Segretario;
- Tesoriere
- Comitati provinciali (ove previsti);
- Comitati di “Branca specialistica” e “Poliamulatoriale”
- Collegio dei Probiviri;
Art.6
Assemblea
L’Assemblea Regionale è composta dai soci.
Rappresenta l’organo elettivo di base dell’ANISAP regionale ed è composta da tutti i soci operanti nel relativo ambito territoriale.
Si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente.
Si riunisce in via straordinaria su convocazione del Presidente ogni volta che lo richiedono urgenti necessità dell’Associazione o su richiesta motivata di almeno il 50% degli associati.
L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, che può aver luogo dopo un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Soci presenti.
Per le deliberazioni di cui ai successivi punti A e B è comunque necessaria la maggioranza qualificata dei presenti.
- Nomina il Presidente;
- Nomina i Membri del Comitato Direttivo (ove previsto) e/o i Membri dell’Esecutivo in numero non inferiore a cinque, individuando, in questo caso, Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere.
- Nei casi in cui viene nominato il Comitato Direttivo è quest’ultimo che assegna le cariche di Esecutivo, salvo quella del Presidente, che è di pertinenza dell’Assemblea dei Soci;
- Nomina il Collegio dei Probiviri regionale o interregionale;
- Ratifica la nomina dei Membri dei Comitati regionali di “Branca specialistica”e di “Poliambulatorio”effettuata preventivamente dai Soci che esercitano la Branca specialistica o gestiscono un Poliambulatorio;
- Approva il bilancio della sede regionale od interregionale;
- Cura la risoluzione dei problemi della categoria in ambito regionale od interregionale;
- Ratifica i contratti e gli accordi collettivi stipulati con enti pubblici e privati da valere in ambito regionale;
- Delibera su ogni altra questione rimessa alla sua competenza del Regolamento o sottoposta alla sua approvazione del Presidente Regionale od Interregionale o Nazionale.
L’Assemblea Regionale od Interregionale è convocata dal Presidente Regionale od Interregionale almeno una volta l’anno entro il 31 Marzo.
Ogni socio in regola con il pagamento delle quote annuali ha diritto al voto.
Il voto può essere espresso di persona o per delega.
Ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.
Il sistema del voto è quello palese salvo apposita, diversa deliberazione, prevista dal Regolamento regionale, o decisa, a maggioranza, dall’Assemblea dei Soci.
Art.7
Comitato direttivo
Il Comitato Direttivo Regionale od Interregionale ove esistente, è composto da un numero di membri indicati dal regolamento regionale. Assegna le cariche di Esecutivo, salvo quella del Presidente.
Ne fanno parte di diritto il Presidente, i Membri dell’Esecutivo, i Coordinatori dei Comitati provinciali, i Coordinatori dei Comitati di “Branca specialistica” e di “Poliambulatorio”. Può essere intergrato, secondo le esigenze locali, con membri cooptati.
Ogni membro ha diritto ad un voto.
Non sono ammesse deleghe.
Il Direttivo Regionale od Interregionale è convocato dal Presidente Regionale od Interregionale.
E’ altresì convocato quando ne sia fatta richiesta dai due terzi dei componenti.
- Formula le linee di indirizzo politico da seguire a livello regionale od interregionale;
- Predispone i provvedimenti organizzativi ed i regolamenti riguardanti la sede regionale od interregionale e ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali,dando mandato al Presidente Regionale od Interregionale per la stipula dei relativi accordi o convenzioni;
- Adotta i provvedimenti da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea Regionale od Interregionale a seconda delle rispettive competenze;
- Approva le iscrizioni di nuovi Soci;
- Adotta ogni altro atto non riservato dal presente Statuto o dal Regolamento ad altro organo Regionale od Interregionale.
- Nomina il Direttore.
Art.8
Comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da Presidente, uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario, Segretario, Tesoriere.
Provvede all’amministrazione della Anisap Regionale, alla sua gestione ordinaria stabilendo l’ammontare del contributo annuo e le modalità di versamento da parte dei singoli Soci.
Provvede altresì a versare alla Federazione Nazionale i contributi concordati.
Riceve le domande di iscrizione all’Associazione, le istruisce, le valuta e infine le accoglie.
Valuta contratti e convenzioni di miglior favore da sottoporre all’attenzione dei Soci.
Organizza Corsi di formazione e aggiornamento continuo per il personale operante nelle strutture associate.
Adotta ogni altro atto non riservato dal presente Statuto e dai regolamenti, ad altro organo dell’Associazione.
Formula il Regolamento regionale
Art.9
Presidente
Il Presidente Regionale od Interregionale è eletto dall’assemblea regionale, ha la rappresentanza legale della propria ANISAP di fronte ai terzi in giudizio ed ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Fa parte di diritto del Consiglio Nazionale della Federazione, in particolare:
- coordina l’attività degli organi associativi, li controlla e li presiede;
- promuove e dirige l’attività dei servizi e degli uffici;
- ha il potere di trattare con gli istituti bancari l’apertura di conti correnti trattando condizioni ed eventuali limiti di fido, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale;
- ha facoltà di nominare consulenti o procuratori per singoli atti;
- sottoscrive i Contratti Collettivi e gli Accordi Collettivi Regionali;
- assume, in caso di urgenza, i poteri dell’Esecutivo Regionale sottoponendo i relativi atti a ratifica entro otto giorni;
- adotta ogni provvedimento urgente da sottoporre alla ratifica degli altri organi.
- In caso di definitiva assenza od impedimento del Presidente Regionale od Interregionale per qualsiasi ragione e causa, il Vice Presidente Vicario od in mancanza un Vice Presidente Regionale convoca, appena possibile, l’Assemblea Regionale od Interregionale per la nomina del nuovo Presidente Regionale od Interregionale.
Art.10
Vice Presidenti
I Vice Presidenti Regionali o Interregionali vengono nominati dal Comitato Esecutivo Regionale.
Ad uno di essi viene attribuito l’incarico di Vicario che svolge funzioni di sostituzione generale del Presidente Regionale in caso di suo impedimento o di mancanza o comunque di urgenza.
Svolgono le funzioni ad essi delegate dal Presidente Regionale o Interregionale.
Art.11
Segretario
Il Segretario Regionale od Interregionale è nominato dal Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale al suo interno, su proposta del Presidente Regionale od Interregionale.
Egli affianca il Presidente Regionale od Interregionale e collabora con lui per il raggiungimento degli scopi sociali.
Vigila sul rispetto dello Statuto e sull’applicazione del Regolamento.
Partecipa alle riunioni degli organi regionali o interregionali.
Cura inoltre la tenuta dei verbali delle sedute degli Organi Regionali od Interregionali, la relativa raccolta e catalogazione, il rilascio delle copie stesse.
Predispone e firma i verbali delle sedute.
Art.12
Tesoriere
È nominato dal Comitato esecutivo Regionale, al suo interno, su proposta del Presidente Regionale od interregionale.
Il tesoriere Regionale od Interregionale affianca il Presidente Regionale od Interregionale nella gestione economica e finanziaria dell’Associazione e vigila sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria dell’Associazione e vigila sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria dell’Associazione.
Riscuote le quote associative, le versa sul conto corrente bancario intestato all’Anisap regionale od Interregionale e provvede contestualmente ad inviare alla Federazione Nazionale gli importi dovuti.
Al Tesoriere spetta unitamente al Presidente Regionale, con firma disgiunta, l’operatività sui conti correnti bancari intestati all’Anisap regionale od interregionale. Predispone i bilanci preventivo e consuntivo entro il mese di febbraio. Aggiorna periodicamente il Presidente e l’Esecutivo sulla situazione di cassa.
Art.13
Comitati provinciali
Al fine di assicurare il miglior accordo con le istanze dei Soci operanti nei territori provinciali, si possono costituire, dietro specifica richiesta dei Soci stessi, e dopo avere verificato la necessità da parte dell’Esecutivo Regionale, Comitati Provinciali che nomineranno un Coordinatore il quale farà parte di diritto del Direttivo Regionale o Interregionale.
Art.14
Comitati di “Branca specialistica” e “Poliambulatoriale”
Sono organi di consulenza incaricati di elaborare, promuovere e costantemente aggiornare quanto è di interesse scientifico, tecnico, professionale, che fa parte degli scopi fondamentali dell’Associazione regionale.
Possono essere chiamati a far fronte dei citati Comitati Soci esperti nella attività specialistica di pertinenza e anche non Soci di comprovato valore professionale, nonché esponenti delle Sedi regionali delle Società scientifiche.
I Comitati di “Branca specialistica” e “Poliambulatoriale” nominano ognuno un Coordinatore che farà parte, secondo le indicazioni del Regolamento regionale, del Direttivo regionale o, in assenza di quest’ultimo, dell’Esecutivo regionale.
Ove non sia possibile costituire il Comitato, il Presidente della Sede regionale nomina un suo consulente esperto per la branca di riferimento.
Art.15
Direttore
L’Esecutivo della Sede regionale, ove ne esista l’esigenza, nomina un Direttore che collabora con il Presidente e l’Esecutivo stesso in base a precise deleghe.
Dirige gli uffici della ANISAP regionale ove esistenti e provvede a mantenere i rapporti di sua competenza con gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private regionali, nonché con la Federazione nazionale ed i Soci.
Art.16
Collegio dei Probiviri
L’Assemblea Regionale nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti anche tra non Soci e due supplenti.
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
Giudica su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci all’interno della sede Regionale o Interregionale e sulle responsabilità disciplinari degli stessi, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto.
Il Collegio pronuncia la propria decisione secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile.
Assume particolari poteri, previsti dal Regolamento, in caso di assemblea elettiva.
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L’adesione all’ANISAP regionale comporta l’accettazione delle presenti norme a tutti gli effetti.
Art.17
Adeguamento al D. legs.vo 231/2001
La Federazione ANISAP Regionale ha adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni introdotte dal D. legs.vo 231/2001, approvando a tal fine, a mezzo dell’Assemblea dei Soci, un’apposito modello adottato sulla base del proprio codice etico.
Art.18
Norma transitoria e di rinvio
L’organizzazione ed il funzionamento dell’ANISAP sarà disciplinato da apposito regolamento emanato dal Comitato Direttivo Regionale od Interregionale che provvederà a trasmetterlo alla Federazione nazionale.
In sede di prima applicazione, nei casi in cui la sede regionale ANISAP non si sarà dotata di un proprio Regolamento regionale e dei propri organi come previsti dal presente statuto, l’organizzazione regionale dell’Associazione ed i relativi poteri di amministrazione e rappresentanza continueranno ad essere gestiti dagli attuali organi, regolarmente eletti, attualmente in carica di ogni singola ANISAP regionale.
Art.19
Disposizione finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme previste dal Codice Civile.
Firmato:
“ Vittorio Cavaceppi „
“ Francesco Colistra Notaio „
È conforme